|
|
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete
voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati
i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge
20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art.35,
legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"? |
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete
voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati
i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente
alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo
il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo", e all'intero periodo successivo che recita
"Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu'
di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai
fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di
cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale,
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo
conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed
i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado
in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge
20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il
computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina
dei licenziamenti individuali", che recita "I
datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e
non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art.
1 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze
fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque
lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18
della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge
11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla
presente legge. Sono altresi' soggetti agricoli che occupano
alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati
con il criterio di cui all'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge
11 luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla
presente legge. Sono altresi' soggetti all'applicazione
di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano
fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile
il disposto dell'art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge.";
dell'art. 2, comma terzo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina
dei licenziamenti individuali", che recita "l'art.
8 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore
di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versandogli un'indennita' di importo
compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa,
all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura
massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata
fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita'
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il
prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai 20 anni,
se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici
prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina
dei licenziamenti individuali", limitatamente al
periodo che cosi' recita "La disciplina di cui all'art.
18 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti
dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza
fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."? |
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete
che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita:
dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce:
"Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio
per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee
che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente
l'autorizzazione dall'autorità competente";
nonché dall'art.
1056 del codice civile: "Ogni proprietario è
tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche in conformità delle leggi in materia."?". |
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete
che sia abrogata la legge
30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli
242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente
parte: Art. 5, lettera h) limitatamente alle parole: "usati
in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate," e alle
parole "Il Ministro per la sanità con propria
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato
all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo
minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento
e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate,
tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."?". |
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete che sia abrogato il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste
dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al
Capo I - Principi generali e al Capo V - Procedure semplificate
del titolo I - Gestione dei rifiuti:
Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, come
modificato dal comma 11, art. 7 (Istituzione di un contributo
di riciclaggio e di risanamento ambientale) della legge
27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera
1-bis), "il combustibile derivato dai rifiuti (qualora
non rivesta le caratteristiche qualitative individuate
da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e
usi compatibili con la tutela ambientale)";
Art. 33 (Operazioni di recupero), limitatamente al comma
8, lettere a) limitatamente alle parole "e di recupero";
"b) delle attività di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate
nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1";
nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente
alle parole: "alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative"?". |
|
I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum
popolare abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
e in applicazione della legge
25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 comma 1 della
legge
10 marzo 2000 n. 62, titolata "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione",
limitatamente alle parole "e dalle scuole paritarie
private"; del comma 5, limitatamente alle parole
"Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto
delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni
volontarie di personale docente purché fornito
di relativi titoli scientifici e professionali ovvero
ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di
personale fornito dei necessari requisiti."; del
comma 9, limitatamente alle parole "a sostegno della
spesa sostenuta e documentata dalle famiglie";
dell'intero comma 13 (A decorrere dall'esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente legge
gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali
di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono incrementati,
rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi
per il mantenimento delle scuole elementari parificate
e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione
alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.);
del comma 15, limitatamente alle parole "13 e")
intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta
nell'articolo 33, III Comma, della Costituzione"? |
- |
|
Nessun
diritto riservato - No ©opiright
|
|
|
|